L’ammissione dei soci in una società cooperativa è fondata sul postulato della “porta aperta”.

Il numero dei soci è potenzialmente illimitato però non potrà mai essere inferiore a 3 nelle cooperative composte da sole persone fisiche, a 9 in generale e a 50 per le cooperative di consumo.
L’atto costitutivo della cooperativa deve stabilire i requisiti necessari per l’ammissione di nuovi soci. È comunque preclusa la possibilità di essere ammessi come soci a quei soggetti che esercitano in proprio imprese in potenziale concorrenza con quella della cooperativa.
In qualsiasi momento successivo alla costituzione della cooperativa, l’ammissione in qualità di socio è subordinata:

• alla presentazione al CdA, da parte del soggetto interessato, della domanda di ammissione, contenente la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti della cooperativa.
• alla delibera, da parte del CdA, di accettazione della domanda, in seguito alla verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi richiesti per essere socio.
• all’annotazione nel libro soci della delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato da parte del socio.
• al pagamento del sovrapprezzo eventualmente stabilito dall’assemblea su proposta degli amministratori o da loro determinato, qualora lo statuto lo consenta.

Ecco quali sono le varie figure più comuni di socio presenti in una cooperativa:

• Socio cooperatore
• Socio sovventore
• Socio finanziatore

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